Garantire la sicurezza di chi lavora ad una altezza superiore ai due metri dal suolo non è soltanto un obbligo morale ma anche legale, regolamentato da norme nazionali e regionali che stabiliscono le responsabilità di tutte le figure coinvolte.
Le leggi nazionali specificano i campi di applicazione, includendo le attività che:
“concernono l’esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro”
(art. 105 D. Lgs. 81/2008). L’art. 1117 del Codice Civile consente alle regioni la libertà di legiferare in materia di lavoro e sicurezza.
Ad oggi hanno legiferato in materia le seguenti regioni: Abruzzo, Liguria, Toscana, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sicilia Sardegna, Calabria e Trentino Alto Adige.